Ricostruzione di carriera
Diritto al mantenimento economico del gradone stipendiale 3-8 anni in favore del personale della scuola.
Stiamo avviando i ricorsi per il mantenimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del gradone stipendiale 3-8 anni in favore del personale della scuola. Già con diverse sentenze, infatti, il Ministero è stato condannato ad applicare in favore del personale scolastico la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, nonché a corrispondere le relative differenze retributive oltre interessi legali.
A chi si rivolge?
A chi si rivolge: tutto il personale (docente, Educativo, ATA), a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado, che abbia iniziato a lavorare alle dipendenze del MIUR in forza di una successione di contratti a tempo determinato (almeno 180 giorni per anno scolastico), prima del 1° settembre 2011 e che, alla data di stipula dell’accordo sindacale del 19.07.2011, avesse già lavorato un anno.
Documentazione necessaria
1) copia decreto di ricostruzione carriera (o, in mancanza, dichiarazione dei servizi);
2) copie contratti a tempo determinato in formato pdf (o stato matricolare);
3) cedolino stipendio;
4) copia documento di identità e tessera sanitaria.
Costi
100,00 € per gli iscrittti alla FLC CGIL di Palermo
250,00 € per i non iscritti alla FLC CGIL di Palermo
Le somme sono comprensive di tasse ed imposte
Obiettivo
Applicazione, ai fini della ricostruzione di carriera, della cd. “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 2 del CCNL del 19.07.2011, che riconosce il diritto al mantenimento economico del gradone stipendiale più favorevole “3-8 anni”.
